IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3254 del 29 novembre
2002,  recante  i  primi  interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni  conseguenti  ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
  Vista   la   nota  dell'Assessore  alla  Presidenza  della  regione
Siciliana dell'11 dicembre 2008;
  Considerato  che in relazione al contesto di criticita' conseguente
agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della provincia di
Catania sono cessate le condizioni dell'emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa  utile  per
assicurare,   nella   continuita'   amministrativa,  il  monitoraggio
sull'attuazione   delle   attivita'   poste   in   essere  in  regime
straordinario  ed  il  completamento  degli interventi finalizzati al
definitivo   ritorno   alla  normalita',  anche  in  un  contesto  di
necessaria  prevenzione  da  possibili  situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
  Considerata,   altresi',   l'esigenza   di  garantire  il  corretto
trasferimento   alle   amministrazioni   ed   enti   territorialmente
competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione
commissariale;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225
del  1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione
in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della
crisi in atto nel territorio della provincia di Catania;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 30 dicembre
2008.
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il Presidente della Regione Siciliana e' confermato Commissario
delegato  e  provvede,  in  regime ordinario ed in termini d'urgenza,
alla  prosecuzione  e al completamento, entro il 31 dicembre 2009, di
tutte  le  iniziative  gia' programmate per il definitivo superamento
del contesto critico di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il Commissario
delegato provvede, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed
agli  Enti  ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed
eventualmente  delle  unita' di personale utilizzate per l'attuazione
delle  finalita'  connesse  al  superamento  del  contesto critico in
rassegna,  unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa
relativa alla gestione commissariale.
  3.  Il Commissario delegato e i comuni interessati per le attivita'
della  presente  ordinanza  sono  altresi'  autorizzati ad avvalersi,
ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti
disposizioni in materia, del personale gia' operante presso i comuni,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3254 del 2002.
  4.  La  Regione  Siciliana,  anche  per  il tramite del Commissario
delegato  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  puo' provvedere a
soddisfare  le  eventuali  esigenze  residuali  di  assistenza, anche
economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo
di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del
2002 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a
sostenere oneri per l'autonoma sistemazione.